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Aliquote

ICI

Regolamento

 
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IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI
 
 
 
 
Vedi in basso le ALTRE NOVITA' 2008
 
 

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

VERSAMENTI:

Scadenze:
- rata di acconto (o versamento in unica soluzione): entro il 16 giugno 2008
- rata a saldo: dal 1° al 16 dicembre 2008

Importo delle rate:
- l'acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta;
- l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dovuto;
- il contribuente ha inoltre facoltà di versare l'ICI complessivamente dovuta in un'unica soluzione,solo entro il termine del 16 giugno 2008;


Modalità di versamento:
- con bollettino di c.c.p. n. 17605049 intestato a "Comune di Monte San Biagio riscossione ICI"
oppure
- Con modello F24 (codice catastale F616)


NON SI FA LUOGO AL PAGAMENTO QUALORA L'IMPORTO ANNUO SIA INFERIORE O UGUALE
AD EURO 5,00 (CINQUE).

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE E' INFERIORE O UGUALE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO


L'imposta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.


NOVITA' 2008

L'art. 1 del Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93 ha disposto che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Ai sensi dell'art.21 del regolamento sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale purché la distanza da quest'ultima non superi i 1000 metri.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di I° grado a condizione che vi risiedano anagraficamente e sia comprovato da formale comunicazione da presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento